Linee di indirizzo per la gestione e rimozione dei nidi di Parrocchetto monaco in Puglia

La Giunta Regionale ha approvato la Deliberazione n. 577 del 12/05/2026, che definisce le "Prime linee di indirizzo per la gestione, il controllo e la rimozione dei nidi di Parrocchetto monaco (Myiopsitta monachus)"
Questa specie, classificata a livello nazionale come aliena invasiva, è in rapida espansione sul territorio regionale e sta causando significativi danni economici, in particolare alle produzioni frutticole. Inoltre, a causa delle dimensioni e della composizione dei nidi coloniali, si registrano crescenti rischi strutturali per le infrastrutture, pericoli per la pubblica incolumità e rischi biosanitari legati all'accumulo di deiezioni.
In attesa dell'approvazione del Piano Regionale di Gestione completo, la rimozione dei nidi è autorizzata in via straordinaria ed esclusivamente in caso di:
- Pericolo per la pubblica incolumità: rischio di crollo o distacco su aree frequentate o strade;
- Danni alle infrastrutture: interferenza critica con coperture, monumenti o reti elettriche;
- Danni all'agricoltura: gravi impatti accertati sulle produzioni agricole in aree rurali.
Regole per l'intervento e richiesta di autorizzazione
Chi se ne occupa: Gli interventi sono a carico dei Comuni per le aree di proprietà pubblica e a cura e spese dei proprietari/detentori per le aree private. In ogni caso, i lavori devono essere eseguiti da personale tecnico qualificato.
Come richiedere l'ok: Prima di intervenire, è obbligatorio inviare un'istanza formale via PEC alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali. Occorre utilizzare il Modello 1 preposto (scaricabile dalla Sezione Documenti), specificando le criticità e allegando una documentazione fotografica chiara del nido. La Regione rilascerà un visto preventivo dopo aver accertato l'assenza di specie autoctone protette all'interno dei nidi.
Smaltimento dei nidi: A causa del rischio igienico-sanitario, il materiale rimosso non può essere smaltito nei rifiuti urbani o nei rifiuti verdi. Deve essere trattato come Sottoprodotto di Origine Animale (SOA) e conferito a ditte specificamente autorizzate.
Pubblicato il 14 maggio 2026