IL GOVERNO OSSERVA LA LEGGE REGIONALE SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI, MA EMILIANO AVEVA GIÀ PROMOSSO UNO SCHEMA DI DDL

 

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E IL MINISTERO DELLA SALUTE OSSERVANO LA LEGGE REGIONALE PUGLIESE DI INIZIATIVA CONSILIARE SUI CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA AGGIUNTIVI, MA IL PRESIDENTE EMILIANO AVEVA GIÀ PROVVEDUTO A PROMUOVERE UNO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA

Il Ministero della giustizia e il Ministero della salute , rispettivamente il 12 luglio e il 15 luglio u.s, hanno espresso riserve in ordine alla legge regionale di iniziativa consiliare della Puglia n. 18 del 17 giugno 2021, relativa ai “Contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali”.

Le censure più rilevanti riguardano l’art .2 del testo approvato in Aula, secondo il quale i contratti di formazione specialistica finanziati dalla Regione Puglia sono assegnati agli aventi titolo in base ad una serie di requisiti, tra cui la residenza in Puglia e l’iscrizione ad un Ordine dei medici territoriale. Si richiede, in sostanza, che il fruitore del contratto aggiuntivo si impegni a partecipare ai bandi degli enti del SSR e a lavorare in Regione per un certo periodo di tempo; si impone anche la restituzione parziale della borsa in caso di mancato conseguimento del titolo o di mancato rispetto dell’obbligo di servizio.

Il Ministero della giustizia reputa, nello specifico, che desti perplessità il termine triennale richiesto dalla legge regionale a pena di inammissibilità (“risiedere in Puglia da almeno tre anni all’atto della firma del contratto”), soprattutto se rapportato ad una giurisprudenza costituzionale che interpreta sfavorevolmente la previsione del requisito di residenza protratta al fine di accedere ai servizi sociali prestati dalle Regioni.

Il Presidente della Regione, Michele Emiliano, sensibile alle istanze dei laureati nel settore di qualunque provenienza ed appartenenza territoriale, già in fase di promulgazione della legge aveva rilevato la sussistenza di criticità che riteneva potessero esporre la legge summenzionata al rischio di impugnazione da parte del Governo e, conseguentemente, ad una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale.

Non disponendo da Statuto del potere di rinviare all’Assemblea il testo approvato per la modifica ritenuta necessaria, ha proceduto a promulgare la legge promuovendo contestualmente la presentazionedi un disegno di legge di modifica.

In tal modo, nei fatti, ha sanato la potenziale censura di incostituzionalità, prima ancora che la stessa fosse formulata dal Governo.

Pubblicato il 22 luglio 2021